Torna indietro FCI: NUOVE NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE 2001 Torna alla Home Page
IL MEDICO SOCIALE IL RUOLO DEL MEDICO TUTELA DELLA SALUTE DEI CORRIDORI
IL MEDICO FEDERALE IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' CONTROLLI EMATICI A SORPRESA

DELIBERE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 23/06/2001 E CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 30/06/2001 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CORRIDORI

Il Consiglio Federale della FCI del 23/06/2001, nell'ambito delle iniziative volte a dare sempre maggiore impulso ed incisività alle misure di tutela della salute dei corridori, ha approvato, su proposta della Commissione Sanitaria Nazionale:
modifiche alle Norme sulla Tutela della Salute;
attivazione di un protocollo sperimentale per la determinazione di marker della somministrazione di emoglobina.

Per quanto riguarda il primo punto, a parte alcuni adeguamenti normativi, le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato le squadre nazionali e le rappresentative regionali (Titolo IV).
Sul presupposto, infatti, di quanto delineato dal nuovo Regolamento Sanitario della FCI è stato assegnato:
al medico federale un ruolo centrale, in qualità di responsabile sanitario delle squadre nazionali, con compiti di coordinamento e controllo dell’attività dei medici di squadra nazionale (nominati dal Consiglio Federale su sua indicazione), nonché di continuo aggiornamento dei dati cIinici degli atleti di interesse nazionale regolarmente trasmessi dai rispettivi medici sociali;
al medico federale l’obbligo (articolo 17), in caso di mancanza ottemperanza da parte dei medici sociali della trasmissione dei dati cIinici, di considerare il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell’attività agonistica nelrambito delle squadre nazionali fino al completamento di tutti gli accertamenti necessari owero opportuni;
al medico di squadra nazionale un ruolo analogo a quello del medico sociale in materia di tutela della salute dei corridori. Peraltro, in considerazione del più significativo stress psicofisico che comporta lo status di atleta nazionale, è stato deliberato che il medico di squadra nazionale è tenuto a sottoporre i corridori della propria squadra ad esami cImici integrativi. Tali esami, da disporsi a scadenze prefissate a seconda della categoria, sono stati formulati, sia in relazione alla tipologia (ematocrito, emoglobina, reticolciti, recettore solubile della transferrina, eritropoietina), sia in relazione alla metodologia analitica, sia in relazione all’elaborazione matematica dei risultati, recependo il cosiddetto metodo australiano per la determinazione di un’alterazione marcata e significativa della crasi ematica, teoricamente incompatibile con i processi naturali.
al medico federale il potere esclusivo di revoca (articolo 20) dei provvedimenti di inidoneità temporanea all’attività agonistica, presi in base a quanto disposto dal'articolo 18 dai medici di squadra nazionale a tutela della salute degli atleti.
al medico regionale, un ruolo centrale in qualità di responsabile sanitario delle squadre regionali, con il compito di controllare che gli atleti facenti parte delle rappresentative regionali siano stati sottoposti dai rispettivi medici sociali agli accertamenti cIinici periodici previsti a tutela della loro salute;
al medico regionale l’obbligo (articolo 25), in caso di mancanza ottemperanza da parte dei medici sociali della trasmissione dei dati cIinici, di considerare il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell’attività agonistica nell’ambito delle squadre regionali fino al completamento di tutti gli accertamenti necessari owero opportuni;
al medico regionale, sentito il parere della Commissione Sanitaria Nazionale, la facoltà di disporre, per gli atleti delle rappresentative regionali, un protocollo di accertamenti analogo a quello previsto per gli atleti nazionali (punto c). In quest’ambito al medico regionale è stato assegnato il potere di comminare la sospensione temporanea degli atleti dall’attività agonistica (articolo 26) a tutela della loro salute nonché di revoca della sospensione (articolo 28).

Per quanto riguarda il secondo punto, in considerazione della imminente autorizzazione al commercio di soluzioni di emoglobina (di origine sia bovina che umana) ad uso clinico nel paziente critico, si rende necessario valutare i markers diretti e/o indiretti della eventuale somministrazione di tali soluzioni anche nell’atleta.
Per tali motivi il Consiglio Federale ha deliberato di approvare l’attivazione di un protocollo sperimentale i cui presupposti metodologici e concettuali sono del tutto sovrapponibili a quelli già in atto a tutela della salute dell’atleta.
E’ noto, infatti, che la somministrazione di soluzioni di Hb rende il sangue ricco di Hb (con aumento della concentrazione di Hb all’emocromo senza concomitante aumento di RBC ed Hct) ed in particolare aumenta la concentrazione di Hb libera nel plasma. Questo aumento si protrae per un tempo relativamente breve che dipende dall'emivita di tali emoglobine a sua volta variabile tra le 18 e le 40 ore in funzione della quantità somministrata.
Peraltro l'incremento della concentrazione di Hb libera nel plasma si registra anche quando si verifica una significativa emolisi (cioè rottura de globuli rossi). Tale fenomeno può essere riscontrato oltre che in alcune patologie anche a seguito di un prelievo o negli atleti per effetto dell’attività sportiva. In ques’ultimo caso, però, si evidenzia solo in alcune discipline e non raggiunge mai un grado eccesivo.
Da questi presupposti, poiché è possibile misurare la quantità di HB libera nel plasma, si potrebbe arrivare alla possibilità di identificare quei soggetti i cui valori di Hb libera siano superiori a quelli ritenuti normali prima o dopo uno sforzo fisico come il ciclismo.
Tuttavia, al fine di ottenere tale obiettivo, è necessario conoscere quali siano i VALORI NORMALI per il ciclismo. Si deve, cioè, stabilire un valore capace di differenziare la presenza di Hb libera nel plasma dovuti a fenomeni di emolisi (da prelievo, da esercizio fisico o per la presenza di patologia emolitica), da quella derivante da fattori non natural (somministrazione).

Il Consiglio di Presidenza della FCI del 30/06/2001, a seguito dell'approvazione delle modifiche alle Norme per la Tutela della Salute deliberate dal Consiglio Federale del 23/06/2001, a completamento delle iniziative volte al rispetto delle stesse e del nuovo Regolamento sanitario della FCI, nonché in considerazione del non sempre soddisfacente comportamento di alcuni Comitati Regionali in materia di tutela della salute, ha deliberato:
l’inibizione, per tutta la stagione di riferimento, alla convocazione in squadre nazionali ed al passaggio alla categoria élite con contratto per i corridori sospesi per il superamento delle soglie prefissate indicate nell’articolo 18 delle Norme sulla Tutela della Salute;
la sospensione del contributo ordinario ai Comitati Regionali che non procedono, nei tempi previsti e fino all’adempimento, alla nomina del Medico Regionale;
la riduzione del contributo ordinario, per una cifra pari alla somma di tutte le sanzioni comminate a carico delle società appartenenti a CC.RR. inadempiente, ai Comitati Regionali che accettano la richiesta di affiliazione delle Società con atleti di categoria internazionale senza Ia presenza di un Medico Sociale iscritto all’Albo come socio ordinario del la FMSI.

TITOLO I

Il medico sociale

ART. 1
1 - La FCI persegue quale obiettivo primario la salvaguardia della salute e della integrità psicofisica dell’atleta.
2 - Al fine di assicurare ai corridori una valida ed efficace assistenza sanitaria, le società sportive affiliate alla FCI prowedono al tesseramento di un medico sociale.

ART. 2
1 - Il medico sociale è il responsabile sanitario della società sportiva ciclistica ed il garante della tutela della salute degli atleti ad essa tesserati.
2 - Egli vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme federali concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive, assicurando il puntuale ed effettivo assolvimento degli adempimenti sanitari prescritti e l’attuazione delle leggi sanitarie in generale.
3 - Il medico sociale, in particolare:
a) - adotta Le opportune forme di prevenzione sanitaria e presta o comunque garantisce l’intervento e la necessaria assistenza nei casi di motivato sospetto clinico della insorgenza di condizioni patologiche nell’atleta;
b) - tutela e valorizza il patrimonio atletico della società, mirando all’ottimizzazione delle condizioni psicofisiche dei corridori;
c) - sottopone a costante verifica lo stato di salute dei corridori, assicurandosi della inesistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, allo svolgimento della attività agonistica;
d) - promuove tra i corridori le opportune conoscenze delle norme di carattere sanitario;
e) - prowede per conto della società professionistica alla istituzione, all'aggiornamento ed alla custodia della scheda sanitaria prevista per ciascuno sportivo dall’art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995;
f) - provvede per conto della società sportiva all’istituzione, all’aggiornamento ed alla custodia di un diario clinico per ciascun corridore da redigersi in conformità del modello di cui all’allegato 1.
g) - assicura, avvalendosi dei Centri di Medicina dello Sport, autorizzati od accreditati dalle Regioni o dalle Provincie autonome, l’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti sanitari prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo di idoneità specifica previsto dal decreto del Ministro della Sanità in data 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altro accertamento ritenuto opportuno;
h) - prowede alla stesura di una cartella clinica per ciascun corridore professionista, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995;
i) relativamente agli atleti di cui all’articolo 22, trasmette regolarmente al medico federale copia degli accertamenti di cui all’articolo 10, nonché di ogni altro accertamento che abbia ritenuto di dover prescrivere.
I) trasmette al Medico Regionale copia del diario clinico dell’atleta all’atto della convocazione dello stesso prima di ogni competizione cui partecipi una rappresentativa ufficiale regionale.
m) - assolve ogni altro compito di carattere sanitario affidatogli dalla società owero alla stessa demandato da norme di legge o da disposizioni federali.

TITOLO Il

Ruolo dei medici sociali

ART. 3
1 - Per assumere l’incarico di medico sociale è necessaria la preventiva iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla FCI denominato "Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche"
2 - Possono essere iscritti nel Ruolo i laureati in medicina e chirurgia che risultino iscritti all’albo professionale ed alla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) e che non abbiano riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di durata complessiva superiore a 6 mesi.
3 - Per la permanenza nel Ruolo i medici iscritti devono partecipare al programma di aggiornamento e perfezionamento medico obbligatorio i cui criteri e le cui modalità sono stabilite periodicamente dalla Commissione Sanitaria Nazionale con apposita delibera.
4 - La soprawenuta perdita o comunque il venire meno dei requisiti prescritti in epoca successiva all’iscrizione comporta l’automatica cancellazione del medico dal Ruolo.

ART. 4
1 - Alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento del Ruolo dei medici sociali prowede la Commissione Sanitaria Nazionale od un suo componente all’uopo delegato, secondo le modalità stabilite con apposita delibera.
2 - La Commissione in particolare:
a) - detibera sulle domande di iscrizione presentate dagli interessati;
b) - sospende l’iscrizione al Ruolo dei medici di cui è stata accertata la mancata osservanza delle vigenti normative in materia sanitaria in attesa dell’esito dell'eventuale procedimento disciplinare promosso a carico degli stessi;
c) - propone l’importo della eventuale quota da versare per l’iscrizione;
d) - emana norme di indirizzo per l’attività dei medici sociali;
e) - stabilisce, con apposita delibera, i criteri e le modalità per l’aggiornamento medico continuo obbligatorio dei medici iscritti al Ruolo;
f) - indice ed organizza, in sede centrale o periferica, incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento per i medici iscritti nel ruolo;
g) accredita, per il programma di aggiornamento medico continuo obbligatorio dei medici iscritti al Ruolo, incontri e seminari organizzati da Enti o Istituzioni esterne alla FCI.

ART. 5
1 - Il medico iscritto nel Ruolo dei medici sociali è tenuto al rispetto dello Statuto e di ogni altra norma emanata dalla F.C.I..
2 - Egli è tenuto ad osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza morale e ad ispirare la sua condotta, sia nei rapporti con i colleghi sia nei rapporti con i terzi in genere, ai principi della deontologia professionale.
3 - La violazione di tali obblighi comporta l’adozione dei prowedimenti previsti dal vigente Regolamento di disciplina.

ART. 6
1 - L’incarico di medico sociale di una società sportiva professionistica o di una società sportiva cui siano tesserati atleti appartenenti alle categorie internazionali può essere affidato soltanto ai medici iscritti nel Ruolo che siano Soci Ordinari della F.M.S.I.
2 - Il medico iscritto nel Ruolo non può tesserarsi per più di una società sportiva protessionlstica neL corso della medesima stagione sportiva anche per svolgere mansioni diverse da quelle di medico sociale.
3 - Il medico di una società sportiva professionistica può assumere constestualmente l’incarico di medico sociale per società sportive non professionistiche in numero massimo di tre. Tale numero può essere elevato a sei quando la società sportiva non professionistica abbia tesserato, in qualità di medici di squadra, altri medici, purché iscritti al ruolo.

ART. 7
1 - Il medico iscritto nel Ruolo dei medici sociali che intende svolgere attività di altra natura presso una società sportiva deve comunicare preventivamente tale circostanza alla Commissione Sanitaria Nazionale, precisando la natura di tale attività e chiedendo la sospensione della iscrizione nel Ruolo.
2 - La sospensione volontaria non può essere richiesta per un periodo complessivo superiore a 5 anni.
3 - Lo svolgimento da parte del medico di un’attività di natura diversa da quella per cui è abilitato, senza il preventivo accoglimento della domanda di sospensione volontaria, comporta la adozione a carico dello stesso degli opportuni prowedimenti disciplinari.
4 - Il decorso del periodo di sospensione non esonera il medico dall’obbligo di partecipare al programma di aggiornamento e perfezionamento medico di cui al comma 3 dell’articolo 3.
5 - Il medico sociale di una società sportiva non professionistica che svolga attività esclusivamente nelle categorie comprendenti atleti di età non superiore ai 18 anni può anche svolgere, previa comunicazione alla Commissione Sanitaria Nazionale, in aggiunta alle funzioni di medico sociale, altre mansioni di diversa natura.

ART. 8
1 - Il medico sociale che rinuncia al proprio incarico nel corso della stagione agonistica è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza alla Commissione Sanitaria Nazionale e, per conoscenza, al Medico Regionale.
2 - La società deve prowedere al tesseramento di un nuovo medico sociale entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data in cui è venuta a conoscenza delle dimissioni o del recesso del medico.
Decorso inutilmente tale termine, la società non potrà più svolgere alcuna attività fino al momento della sostituzione del medico, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del Regolamento di disciplina.

TITOLO III

Tutela della salute dei corridori

ART. 9
Al fine di assicurare un più incisivo controllo dell’idoneità del corridore alla pratica dell’attività sportiva agonistica, il medico sociale, oltre agli accertamenti previsti dal decreto del Ministro della sanità del 18/2/1982, sottopone l’atleta ai seguenti esami cIinici integrativi, secondo la frequenza indicata:
- ecocardiogramma con doppler, al momento dell’ingresso nella categoria juniores, a meno che tali accertamenti non siano stati effettuati nell’anno precedente;
- prova da sforzo al cicloergometro con ECG, almeno una volta ogni due anni, per gli atleti di età superiore ai 23 anni;
- emocromo completo, reticolociti (con parametri reticolocitari), sideremia, TIBC, ferritina sierica, transaminasi, bilirubina totale e frazionata, almeno una volta all'anno nel mese di gennaio, per tutti gli atleti.

ART. 10
1- Al fine di assicurare un’efficace tutela della salute dei corridori, il medico sociale esercita una continua vigilanza sullo stato psicofisico degli atleti, con particolare riguardo all’apparato cardiovascolare ed in specie alla crasi ematica, sottoponendo l'atleta ai seguenti esami:
per gli atleti dei gruppi sportivi professionistici: ematocrito, emoglobina, reticolociti, recettore solubile della transferrina e ferritina, alle scadenze e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento internazionale;
per gli atleti delle categorie élite senza contratto e donne seniores:
nel mese di aprile e di agosto, ematocrito, emoglobina, reticolociti e ferritina;
per gli atleti della categoria under 23: nel mese di aprile, ematocrito, emoglobina e reticolociti; nel mese di agosto, ematocrito, emoglobina, reticolociti e ferritina;
per gli atleti della categoria juniores (maschile e femminile): nel mese di aprile e di agosto, ematocrito, emoglobina e reticolociti;
2 - I risultati delle analisi devono essere accompagnati da una certificazione, conforme all’allegato 2, idonea ad attestare la effettiva presenza dell’atleta nel laboratorio per l’effettuazione del prelievo, da richiedersi dall’atleta al laboratorio di analisi.
Per gli atleti professionisti tale adempimento viene assolto dalla certificazione prevista dalle norme internazionali.
3 - Il medico sociale trasmette copia del diario clinico alla Commissione Sanitaria Nazionale secondo le modalità da essa stabilite con apposita delibera nonché, all’atto del trasferimento dell’atleta ad altra società, al medico della nuova società.

ART. 11
Ai fini della valutazione dell’idoneità fisica dell’atleta allo svolgimento dell'attività agonistica, sono considerati normali i valori dei seguenti parametri allorché risultino compresi nei limiti sottospecificati:

1) - Ematocrito
Maschi: 39 - 50%
Femmine: 36 - 47%
Per gli atleti dei gruppi sportivi professionisti sono considerati normali i valori dell’ematocrito allorché risultino:
Maschi: inferiore o uguale a 50%
Femmine: inferiore o uguale a 47%

2) - Emoglobina
Maschi: 13 - 17 g/dl
Femmine: 12 - 16 g/dl

3) - Reticolociti
Maschi e Femmine: 0,4 - 2% o 20 - 100 * 109/L

4) - Ferritina sierica
Maschi: 20 - 250 ng/ml
Femmine: 10 - 150 ng/ml

ART. 12
1 - Ad eccezione degli atleti appartenenti a gruppi sportivi professionistici, per i quali sono adottati i criteri indicati dall’UCI (Suivi Medical), in caso di valori anormali dell’ematocrito più uno degli altri parametri (emoglobina, reticolociti e ferritina) di cui all’art. 11 o dell'emoglobina più uno degli altri parametri (reticolociti e ferritina) di cui all’art. 11 il medico sociale considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento della attività agonistica e gli Im pone t’immediata sospensione dall’attività sportiva, comunicando contestualmente alla Commissione Sanitaria Nazionale, se trattasi d' atleta di Gruppo Sportivo professionistico, o al Medico Regionale, se trattasi di atleta di altra categoria, l’esito degli accertamenti eseguiti e la prescrizione impartita.
2 - La sospensione è una misura sanitaria di carattere precauzionate imposta dal rispetto della primaria esigenza di tutela delta salute dell’atleta.
Essa, pertanto, deve essere adottata senza indugio, all'atto stesso del ricevimento del referto delle analisi attestante il possesso dei valori abnormi da parte del corridore, ed è destinata a protrarsi indefinitamente fino al momento in cui gli abnormi valori riscontrati non si siano ristabititi al di sotto delle soglie considerate pericolose per la salute del corridore.
La sospensione va impartita nelle forme di un’ordinaria prescrizione medica, da portarsi immediatamente a conoscenza dell’interessato, anche verbalmente.
3 - Il Medico Regionale trasmette alla Commissione Sanitaria Nazionale, nei mesi di marzo, giugno ed ottobre, l’elenco degli atleti sospesi dai medici sociali perché considerati inidonei allo svolgimento dell’attività agonistica.
4 - Qualora i valori degli esami di cui att’art. 11 risultino anormali, ma non rientranti nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il medico sociale è tenuto ad avviare ogni procedura ritenuta idonea a verificare la presenza di eventuali stati patologici.
5 - A tal fine vanno considerate le indicazioni suggerite per gli specifici casi dalla Commissione Scientifica Antidoping del CONI e dalla CSCS della UCI.

ART. 13
Il medico sociale può revocare la sospensione di cui all'articolo precedente, riammettendo il corridore alle competizioni, non prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data delta relativa adozione, dopo aver sottoposto lo stesso a nuovi controlli, soltanto quando le analisi successivamente eseguite attestino l’avvenuto ristabilimento dei valori antro i limiti delle soglie indicate dall’art. 11. La revoca, da disporsi nelle medesime forme della sospensione, va comunicata al corridore e, contestualmente, alla Commissione Sanitaria Nazionale, se trattasi di atleta di Gruppo Sportivo Professionistico, o al Medico Regionale, se trattasi di atleta di altra categoria.
II Medico regionale ne da a sua volta comunicazione alla Commissione Sanitaria Nazionale nei mesi di marzo, giugno ed ottobre.

ART.14
1 - Il medico sociale, in tutti i casi in cui ritenga che il valore dell’ematocrito sia risultato al di fuori dei limiti fissati datl’art. 11 perché costituente una normale caratteristica di quel particolare soggetto, dopo aver comunque prescritto all’atleta la sospensione dall’attività agonistica, può sottoporre la questione alla Commissione Sanitaria Nazionale fornendo la dimostrazione del carattere fisiologico dei valori accertati a mezzo di idonea documentazione retrospettiva corredata dalla relazione clinica di uno specialista in ematologia.
2 - La Commissione, esaminati gli atti prodotti e sottoposto eventualmente l'atleta ad ogni altro esame o controllo ritenuto necessario, se ritiene che i valori abnormi riscontrati possano considerarsi fisiologici per il corridore autorizza il medico sociale a derogare dal rispetto delle soglie di cui all’art. 11 per il periodo di tempo ritenuto adeguato alla fattispecie, precisandone l’entità.
Nei casi di particolare urgenza, la decisione può essere presa dal Presidente della Commissione.

ART. 15
1
- Il medico sociale deve segnalare alla Commissione Sanitaria Nazionale, se trattasi di atleti dei Gruppi Sportivi professionistici, o al Medico Regionale, se trattasi di atleti di altra categoria i nomi dei corridori tesserati dalla società che si rivolgano, temporaneamente o stabilmente, ad un altro esercente la professione sanitaria per la cura della propria salute o per lo svolgimento della preparazione ovvero per ogni altro tipo di assistenza comunque ricadente nell’ambito della sua competenza e responsabilità.
2 - L’obbligo di segnalazione, da assolversi in via preventiva, sorge per il medico sociale nel momento in cui lo stesso viene a conoscenza di tale circostanza.

ART. 16
1 - Gli esami previsti dagli artt. 9 e 10 devono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.
2 - Al fine di assicurare l’uniformità dei risultati, gli esami devono essere preferibilmente effettuati presso la medesima struttura nell’intero arco della medesima stagione sportiva.
3 - Gli esami previsti datl’art. 14 comma 2 devono essere effettuati presso una delle strutture sanitarie accreditate dall’UCI.

TITOLO IV

Medico federale, medici delle
squadre nazionali e medico regionale

ART. 17
1 - Il medico federale è il responsabile sanitario delle squadre nazionali a lui affidate ed il garante della tutela delta salute degli atleti che ne fanno parte, secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale della FCI e sotto la vigilanza della Commissione Sanitaria Nazionale.
2 - Il medico federale redige, continuamente, con regolarità e nei modi più opportuni, un registro delle attività compiute e lo conserva per ogni eventuale richiesta della Commissione Sanitaria Nazionale.
3 - Il medico federale provvede al continuo aggiornamento dei dati clinici relativi agli atleti di cui all’articolo 22, sulla base dei dati trasmessi regolarmente dai medici sociali, secondo quanto disposto dal punto 1 del comma 3 detl'articolo 2.
4 - In caso di mancata ottemperanza da parte del medico sociale di quanto previsto dal punto 1 del comma 3 dell’articolo 2, il medico federale considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell'attività agonistica nell’ambito delle squadre nazionali fino al completamento di tutti gli accertamenti necessari ovvero opportuni.
5 - Il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo deve essere adottato senza indugio e va portato immediatamente a conoscenza dell’interessato, anche verbalmente, nonché segnalato al tecnico.
6 - Il medico federale riferisce alla Commissione Sanitaria Nazionale la mancata ottemperanza da parte del medico sociale di quanto previsto dal punto 1 del comma 3 dell’articolo 2.
7 - Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai punti precedenti il medico federale può delegare i medici di squadra nazionale, nominati dal CF su sua indicazione, di concerto con i responsabili tecnici, coordinandone l’attività.

ART. 18
1 - Il medico di squadra nazionale, è equiparato al medico sociale in relazione agli obblighi prescritti a tutela delta salute dei corridori.
2 - Il medico di squadra nazionale, pertanto, è tenuto a sottoporre gli atleti convocati a tutti i controlli sanitari necessari ovvero opportuni.
3 - Al fine di assicurare un più incisivo controllo dello stato di salute
dei corrridori di cui al successivo articolo 22, anche in considerazione del più significativo stress psico-fisico che tale status comporta, il medico di squadra nazionale, sottopone l’atleta ai seguenti esami cIinici integrativi: ematocrito, emoglobina, reticolociti, recettore solubile della transferrina ed eritropoietina.
Per gli atleti delle categorie élite senza contratto, under 23 e donne seniores, gli accertamenti devono essere effettuati almeno due volte l’anno, con un intervallo di almeno due mesi tra ogni singolo accertamento e comunque sempre prima di un Campionato del Mondo.
Per gli atleti della categoria juniores (maschile e femminile) gli accertamenti devono essere effettuati almeno una volta l’anno e comunque sempre prima di un Campionato del Mondo.
4 - Il medico di squadra nazionale consegna all’atleta e trasmette al medico sociale l’esito degli esami di cui al comma 3 del presente articolo.
5 - Qualora ciò sia compatibile con le scadenze prefissate, gli esami di cui al comma 3 del presente articolo possono essere utilizzati dal medico sociale ai fini degli obblighi previsti dall’articolo 10.
6 - I valori riscontrati negli esami di cui ai comma 3 del presente articolo devono essere elaborati secondo gli algoritmi di seguito indicati:
modello ON: 3,721*Hct + 30,45*RetHct + 0,1871*loge(EP0) + 0,1267*loge (sTfr) + 0,115*loge (0/omacro + 0,1);
modello 0FF: 6,149*Hct - 92, 87*RetHct - 0,1463*loge (EPO);
E’ necessario, per l’applicazione di tali algoritmi, che la misurazione dei parametri eritrocitari e reticolocitari venga effettuata mediante strumentazione "ADVIA Hematotogy Analyzer" (Bayer Diagnostics NY, USA).
La determinazione del recettore solubile della transferrina viene effettuata tramite metodica immunonefelometrica (Dade Behring, Germany) mentre il dosaggio dell’eritropoietina con "Immulite EPO" (Oiagnostic Products Corporation, Los Angeles USA).
7 - In caso il risultato della elaborazione matematica superi il valore di 2,66 nei maschi e 2,40 nelle donne per il modello ON, oppure superi il valore di 2,47 nei maschi e 2,10 nelle donne per il modello 0FF il medico di squadra nazionale, considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento della attività agonistica e gli impone l’immediata sospensione dall’attività sportiva, comunicando contestualmente al medico federale, con il mezzo più rapido, l’esito degli accertamenti eseguiti e la prescrizione impartita.
8 - La sospensione è una misura sanitaria di carattere precauzionale imposta dal rispetto della primaria esigenza di tutela della salute dell’atleta. Essa, pertanto, deve essere adottata senza indugio, all’atto stesso del ricevimento del referto delle analisi attestante il possesso dei valori abnormi da parte del corridore, ed è destinata a protrarsi indefinitamente fino al momento in cui gli abnormi valori riscontrati non si siano ristabiliti al di sotto delle soglie considerate pericolose per la salute del corridore.
La sospensione va impartita nelle forme di un’ordinaria prescrizione medica, da portarsi immediatamente a conoscenza dell’interessato, anche verbalmente.
9 - Il provvedimento di inidoneità allo svolgimento dell'attività agonistica, preso in base a quanto indicato al comma 7 del presente articolo, viene temporaneamente sospeso per gli atleti in possesso di certificazione di ematocrito naturalmente elevato. In questi casi la valutazione sarà rimessa al giudizio della Commissione Sanitaria Nazionale che potrà disporre ogni altro eventuale accertamento ritenuto necessario ovvero opportuno.
10 - Qualora i valori degli esami di cui al comma 3 del presente articolo risultino anormali, ma non rientranti nei casi previsti dal comma 7 del presente articolo, il medico di squadra nazionale è tenuto ad informare immediatamente il medico federale, con il mezzo più rapido, ed ad avviare ogni procedura ritenuta idonea a verificare la presenza di eventuali stati patologici.
11 - A tal fine vanno considerate le indicazioni suggerite per gli speci fici casi dalla Commissione Scientifica Antidoping del CONI e dalla CSCS della UCI.

ART. 19
1 - Il medico federale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico sociale del prowedimento di sospensione comminato all’atleta in base a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 18.
2 - Il medico federale informa il medico sociale delta procedura avviata per verificare la presenza nell’atleta di eventuali stati patologici in base a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 18.

ART. 20
Il potere di revoca della sospensione di cui al comma 7 dell’articolo 18 e la riammissione del corridore alle competizioni, spetta al medico federale non prima che siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dalla data della relativa adozione e, dopo aver sottoposto lo stesso a nuovi controlli, soltanto quando le analisi successivamente eseguite attestino l’awenuto ristabilimento dei valori entro i limiti delle soglie prefissate. La revoca va comunicata al corridore nelle medesime forme della sospensione.

ART. 21
Il medico federale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico sociale della revoca della sospensione del corridore di cui all’articolo 20.

ART. 22
I responsabili tecnici trasmettono al medico federale, entro il mese di maggio, un elenco degli atleti di interesse nazionale valido per la stagione agonistica. Tale elenco deve essere aggiornato periodicamente.

ART. 23
Il medico federale coordina l’attività dei medici di squadra nazionale awalendosi, per l’effettuazione degli esami di laboratorio previsti all’articole 18, delle strutture sanitarie accreditate dalla Commissione Sanitaria Nazionale con apposita delibera, preferibilmente tra quelle accreditate dall’UCI.

ART. 24
Per il collegamento con i responsabili tecnici, ai fini dell’organizzazione e dell’effettuazione di ogni attività di interesse della Struttura Sanitaria Federale relativa agli atleti di cui all’articolo 22, il medico federale si awale di un collaboratore tecnico nominato dal Segretario Generale della FCI su proposta della Commissione Sanitaria Nazionale.

ART. 25
1 - Il medico regionale o, in sua vece, un medico di squadra regionale è il responsabile sanitario della rappresentativa regionale a lui affidata ed il garante della tutela della salute degli atleti che ne fanno parte.
2 - Il medico regionale è tenuto a verificare, sulla base del diario clinico trasmesso in copia all’atto della convocazione, prima di ogni competizione cui partecipi una rappresentativa ufficiale regionale, che gli atleti convocati siano stati sottoposti dal medico sociale della società sportiva di appartenenza a tutti i controlli sanitari necessari ovvero opportuni nonchè agli esami di laboratorio previsti dall’art.10.
3 - In caso di mancata ottemperanza da parte del medico sociale di quanto previsto al punto I del comma 3 dell'articolo 2, il medico regionale considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell’attività agonistica nell’ambito della rappresentativa regionale fino al completamento di tutti gli accertamenti necessari ovvero opportuni.
4 - Il prowedimento di cui al comma 3 del presente articolo deve essere adottato senza indugio e va portato immediatamente a conoscenza dell'interessato, anche verbalmente, nonché segnalato al tecnico.
5 - Il medico regionale riferisce alla Commissione Sanitaria Nazionale la mancata ottemperanza da parte del medico sociale di quanto previsto al punto I del comma 3 dell’articolo 2.
6 - Il medico regionale, per i compiti di cui al comma 2 del presente articolo, può delegare il medico di squadra regionale.

ART. 26
1 - Al fine di assicurare un più incisivo controllo dello stato di salute gli atleti delle rappresentative regionali possono venire sottoposti ad un protocollo di accertamenti ematici uguale a quello previsto per gli atleti di squadra nazionale dal comma 3 dell’articolo 18.
2 - Le modalità ed i tempi degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo vengono disposti dal medico regionale, o da un suo delegato, sentito il parere della Commissione Sanitaria Nazionale.
3 - Per l’effettuazione degli accertamenti di cui al comma I del presente articolo il medico regionale, o il suo delegato, si avvale di strutture sanitarie accreditate dalla Commissione Sanitaria Nazionale secondo quanto previsto dalrarticolo 23.
4 - I valori degli accertamenti di cui al comma l del presente articolo devono essere valutati secondo gli algoritmi indicati nel comma 6 dell’articolo 18.
5 - In caso il risultato della elaborazione matematica superi il valore di 2,66 nei maschi e 2,40 nelle donne per il modello ON, oppure superi il valore di 2,47 nei maschi e 2,10 nelle donne per il modello 0FF il medico regionale, o il suo delegato, considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento della attività agonistica e gli impone l’immediata sospensione dall’attività sportiva, comunicando contestualmente alla Commissione Sanitaria Nazionale, con il mezzo più rapido, resito degli accertamenti eseguiti e la prescrizione impartita.
6 - La sospensione è una misura sanitaria di carattere precauzionale imposta dal rispetto della primaria esigenza di tutela della salute dell’atleta. Essa, pertanto, deve essere adottata senza indugio, all’atto stesso del ricevimento del referto delle analisi attestante il possesso dei valori abnormi da parte del corridore, ed è destinata a protrarsi indefinitamente fino al momento in cui gli abnormi valori riscontrati non si siano ristabiliti al di sotto delle soglie considerate pericolose per la salute del corridore.
La sospensione va impartita nelle forme di un’ordinaria prescrizione medica, da portarsi immediatamente a conoscenza dell’interessato, anche verbalmente.
7 - Il provvedimento di inidoneità all’attività agonistica, preso in base a quanto indicato al comma 5 del presente articolo, viene temporaneamente sospeso per gli atleti in possesso di certificazione di ematocrito naturalmente elevato. In questi casi la valutazione sarà rimessa al giudizio della Commissione Sanitaria Nazionale che potrà disporre ogni altro eventuale accertamento ritenuto necessario ovvero opportuno.
8 - Qualora i valori degli esami di cui al comma l del presente articolo risultino anormali, ma non rientranti nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, il medico regionale è tenuto ad avviare ogni procedura ritenuta idonea a verificare la presenza di eventuali stati patologici.
9 - A tal fine vanno considerate le indicazioni suggerite per gli specifici casi dalla Commissione Scientifica Antidoping del CONI e dalla CSCS della UCI.

ART. 27
1 - Il medico regionale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico sociale del provvedimento di sospensione comminato all’atleta in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 26.
2 - Il medico regionale informa il medico sociale della procedura awiata per verificare la presenza nell’atleta di eventuali stati patologici in base a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 26.

ART. 28
Il potere di revoca della sospensione di cui al comma 5 dell’articolo 26 e la riammissione del corridore alle competizioni, spetta al medico regionale non prima che siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dalla data, della relativa adozione e, dopo aver sottoposto lo stesso a nuovi controlli, soltanto quando le analisi successivamente eseguite attestino l’awenuto ristabilimento dei valori entro i limiti delle soglie prefissate. La revoca va comunicata al corridore nelle medesime forme della sospensione

ART. 29
Il medico regionale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico sociale della revoca della sospensione del corridore di cui all’ar ticolo 28.

TITOLO V

Controllo sull’attività svolta dai medici sociali e dai medici di squadra

ART. 30
1 - La Commissione Sanitaria Nazionale vigila sulla puntuale osservanza da parte dei medici sociali, del medico federale, e, in sua vece, dei medici di squadra nazionale, nonché dei medici delle squadre regionali, delle norme di legge e delle disposizioni federali concernenti la tutela della salute dei tesserati.
2 - Essa, in particolare, verifica:
a) - la regolare tenuta della scheda sanitaria e della cartella clinica degli atleti ed, in specie, il loro tempestivo e puntuale aggiornamento da effettuarsi sulla base dei controlli medici e degli accertamenti clinici e diagnostici prescritti dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995;
b) - la awenuta effettuazione degli esami prescritti dagli artt. 9, 10 e 18, alle scadenze e secondo le modalità stabilite, volti ad accertare il costante ed effettivo possesso da parte degli atleti di valori dei parametri ematici e dei parametri di altra natura considerati non pericolosi per la salute degli stessi;
c) - l’effettivo espletamento dei controlli continuativi sullo stato di salute dell’atleta volti ad accertare la inesistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività sportiva.

ART. 31
Nell'espletamento del controllo, la Commissione Sanitaria Nazionale procede all’esame della documentazione sanitaria dell’atleta e può anche sostituirsi al medico sociale, al medico federale, ai medici di squadra nazionale e ai medici di squadra regionale rimasti inerti, o comunque inadempienti, nell’adozione delle misure di carattere sanitario prescritte dal presente regolamento a tutela della salute dei corridori.

ART. 32
1 - La Commissione Sanitaria Nazionale, in qualunque momento, può disporre e coordinare, anche su proposta del Medico Federale e/o dei Medici Regionali, l’effettuazione di controlli ematici, finalizzati a verificare il possesso da parte degli atleti di valori compresi nell’ambito fisiologico dei parametri individuati dall'art. 10 o dall’art. 18.
2 - Gli esami di laboratorio previsti nei controlli di cui al precedente comma vengono effettuati presso laboratori pubblici o convenzionati indipendenti seLezionati o accreditati dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

ART. 33
Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 30, 31 e 32 la Commissione delega un suo componente, fissando la durata ed i limiti della delega, e si avvale del medico federale, o, in sua vece, dei medici di
squadra nazionale, e dei Medici Regionali nonché di collaboratori medici specialisti in medicina dello sport, appositamente nominati per il compimento di singole attività.

TITOLO VI

Controlli ematici a sorpresa

ART. 34
1 - I corridori sono tenuti a sottoporsi ai controlli ematici organizzati dalla FCI tendenti a verificare il livello del valore di ematocrito e di emoglobina.
2 - I corridori sono altresì tenuti a sottoporsi ai controlli ematici organizzati dall’UCI o dal CONI a salvaguardia della loro salute, nei termini e secondo le modalità prescritti dall’apposito regolamento approvato da tali organismi.
3 - I corridori prestano preventivamente il consenso ai prelievi ematici all’atto della richiesta di tesseramento.

ART. 35
1 - I controlli ematici a sorpresa organizzati dalla FCI sono disposti dalla Commissione Sanitaria Nazionale ovvero dal componente della stessa all’uopo delegato.
2 - Al fine di garantire una uniformità di trattamento degli atleti, le procedure di verifica dei parametri ematici nei controlli organizzati dalla FCI sono assimilate a quelle previste dall’UCI.

ART. 36
1 - In tutti i casi in cui le analisi eseguite sui campioni di sangue prelevati rivelino il possesso di valori di ematocrito e di emoglobina eccedenti le soglie di cui all’art. 11, il corridore è considerato inidoneo allo svolgimento dell’attività agonistica.
2 - Il corridore designato per il controllo che non si presenti alla convocazione ovvero che si rifiuti di sottoporsi al prelievo è considerato inidoneo a partecipare alle corse ciclistiche.
3 - In tali casi egli non può partecipare ad alcuna corsa.

ART. 37
1 - Le analisi sui campioni prelevati devono essere effettuate da un laboratorio indipendente accreditato dalla FCI, su proposta della Commissione Sanitaria Nazionale, e dalL’UCI.
2 - L’effettuazione dei prelievi è affidata ad un Ispettore medico, nominato dalla Commissione Sanitaria Nazionale ovvero dal componente della stessa all’uopo delegato.

ART. 38
1 - La Commissione ovvero il suo componente all’uopo delegato individua i corridori da sottoporre a prelievo ematico secondo un criterio oggettivo e predeterminato ovvero stabilisce il numero complessivo dei corridori da sottoporre a prelievo nonché la squadra o le squadre nell’ambito delle quali i corridori devono essere sorteggiati.
2 - Il sorteggio può essere delegato all’Ispettore medico, che vi procede alla presenza del direttore sportivo della squadra o delle squadre interessate.
3 - Il numero dei corridori sorteggiati deve essere uguale per tutte le squadre designate.
4 - I corridori che si sono già rifiutati in passato di sottoporsi al prelievo ematico e quelli i cui valori sono risultati abnormi in occasione di un precedente controllo nonché i corridori da sottoporre a prelievo ematico fuori gara possono essere individuati nominativamente.
5 - Il Presidente della Commissione ovvero il componente della stessa all’uopo delegato fissa la data, l’orario ed il luogo del prelievo.

ART. 39
In caso di necessità, l’Ispettore medico, in assenza del Presidente ovvero delraltro componente della Commissione all’uopo delegato, può modificare sul posto le decisioni adottate dai predetti a norma dell’art. 38 al fine di assicurare il miglior svolgimento dei prelievi ematici.

ART. 40
1 - Il corridore designato per il controllo è convocato mediante la consegna di un formulario conforme all’allegato 3.
2- Il formulario deve essere consegnato al corridore o al suo Direttore sportivo che, in tal modo, si assume la responsabilità della presentazione dei corridori della sua squadra.
3 - Essi sottoscrivono per ricevuta l’originale dell’atto.
4 - Dell’eventuale rifiuto viene dato atto sull'atto di convocazione.

ART. 41
1 - I corridori devono presentarsi nel locale adibito al prelievo all’orario indicato nella convocazione.
2 - In caso di mancata presentazione entro un’ora dall'orario fissato nella convocazione, il corridore è considerato inidoneo a partecipare alle corse ciclistiche.

ART. 42
1 - Le operazioni di prelievo sono documentate da un apposito processo verbale, da redigersi in conformità del modello di cui all'allegato 4.
2 - Il corridore e/o il suo accompagnatore devono controfirmare il verbale.
3 - In caso di rifiuto, l’Ispettore medico provvede a specificarne il motivo.

ART. 43
1 - I valori dei parametri ematici accertati sono annotati dal medico del laboratorio nel processo verbale che, sottoscritto da questi e dall’Ispettore medico, deve essere trasmesso al Presidente della Commissione Sanitaria Nazionale owero al componente della stessa all’uopo delegato per l’adozione delle misure sanitarie eventualmente ritenute necessarie.
2 - In caso di abnormità dei valori, il risultato delle analisi e la misura sanitaria eventualmente adottata ai sensi dell’art. 12 sono portati a conoscenza del corridore, nonché del suo medico sociale e del legale rappresentante della società sportiva per cui è tesserato.

ART. 44
Il corridore che non si è presentato alla convocazione, che si è rifiutato di sottoporsi al prelievo e quello le cui analisi abbiano rilevato il possesso di valori abnormi di ematocrito e di emoglobina è considerato inidoneo a partecipare alle corse ciclistiche.

ART. 45
1 - I corridori di cui all'articolo precedente interessati a riprendere l’attività agonistica devono chiedere alla Commissione di essere sottoposti ad un altro controllo ematico, presentando una apposita istanza scritta.
2 - Il nuovo controllo può essere eseguito soltanto dopo che siano decorsi almeno 15 giorni dal primo prelievo al quale il corridore è rimasto assente, cui ha rifiutato di sottoporsi o che ha accertato la abnormità dei suoi valori.
3 - Le nuove analisi devono essere effettuate, a spese dell’interessato, dallo stesso laboratorio che ha proceduto alle prime analisi.
4 - Il corridore può essere riammesso alle competizioni soltanto se le nuove analisi abbiano accertato l'avvenuto ristabilimento dei valori entro i limiti delle soglie indicate dall’art.11.
5 - In ogni altro caso, il corridore può richiedere un altro esame secondo la medesima procedura.

 

Torna su