| IL MEDICO SOCIALE | IL RUOLO DEL MEDICO | TUTELA DELLA SALUTE DEI CORRIDORI |
| IL MEDICO FEDERALE | IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' | CONTROLLI EMATICI A SORPRESA |
DELIBERE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 23/06/2001 E CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 30/06/2001 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI CORRIDORI
Il Consiglio Federale della FCI del 23/06/2001, nell'ambito delle iniziative volte a dare sempre maggiore impulso ed incisività alle misure di tutela della salute dei corridori, ha approvato, su proposta della Commissione Sanitaria Nazionale:Per quanto
riguarda il primo punto, a parte alcuni adeguamenti normativi, le modifiche di
maggior rilievo hanno riguardato le squadre nazionali e le rappresentative
regionali (Titolo IV).
Sul presupposto, infatti, di quanto delineato dal nuovo Regolamento Sanitario
della FCI è stato assegnato:
al medico federale un ruolo centrale, in qualità di responsabile sanitario
delle squadre nazionali, con compiti di coordinamento e controllo dell’attività
dei medici di squadra nazionale (nominati dal Consiglio Federale su sua
indicazione), nonché di continuo aggiornamento dei dati cIinici degli atleti di
interesse nazionale regolarmente trasmessi dai rispettivi medici sociali;
al medico federale l’obbligo (articolo 17), in caso di mancanza ottemperanza
da parte dei medici sociali della trasmissione dei dati cIinici, di considerare
il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell’attività
agonistica nelrambito delle squadre nazionali fino al completamento di tutti gli
accertamenti necessari owero opportuni;
al medico di squadra nazionale un ruolo analogo a quello del medico sociale in
materia di tutela della salute dei corridori. Peraltro, in considerazione del più
significativo stress psicofisico che comporta lo status di atleta nazionale, è
stato deliberato che il medico di squadra nazionale è tenuto a sottoporre i
corridori della propria squadra ad esami cImici integrativi. Tali esami, da
disporsi a scadenze prefissate a seconda della categoria, sono stati formulati,
sia in relazione alla tipologia (ematocrito, emoglobina, reticolciti, recettore
solubile della transferrina, eritropoietina), sia in relazione alla metodologia
analitica, sia in relazione all’elaborazione matematica dei risultati,
recependo il cosiddetto metodo australiano per la determinazione di
un’alterazione marcata e significativa della crasi ematica, teoricamente
incompatibile con i processi naturali.
al medico federale il potere esclusivo di revoca (articolo 20) dei provvedimenti
di inidoneità temporanea all’attività agonistica, presi in base a quanto
disposto dal'articolo 18 dai medici di squadra nazionale a tutela della salute
degli atleti.
al medico regionale, un ruolo centrale in qualità di responsabile sanitario
delle squadre regionali, con il compito di controllare che gli atleti facenti
parte delle rappresentative regionali siano stati sottoposti dai rispettivi
medici sociali agli accertamenti cIinici periodici previsti a tutela della loro
salute;
al medico regionale l’obbligo (articolo 25), in caso di mancanza ottemperanza
da parte dei medici sociali della trasmissione dei dati cIinici, di considerare
il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell’attività
agonistica nell’ambito delle squadre regionali fino al completamento di tutti
gli accertamenti necessari owero opportuni;
al medico regionale, sentito il parere della Commissione Sanitaria Nazionale, la
facoltà di disporre, per gli atleti delle rappresentative regionali, un
protocollo di accertamenti analogo a quello previsto per gli atleti nazionali
(punto c). In quest’ambito al medico regionale è stato assegnato il potere di
comminare la sospensione temporanea degli atleti dall’attività agonistica
(articolo 26) a tutela della loro salute nonché di revoca della sospensione
(articolo 28).
Per quanto
riguarda il secondo punto, in considerazione della imminente autorizzazione al
commercio di soluzioni di emoglobina (di origine sia bovina che umana) ad uso
clinico nel paziente critico, si rende necessario valutare i markers diretti e/o
indiretti della eventuale somministrazione di tali soluzioni anche
nell’atleta.
Per tali motivi il Consiglio Federale ha deliberato di approvare l’attivazione
di un protocollo sperimentale i cui presupposti metodologici e concettuali sono
del tutto sovrapponibili a quelli già in atto a tutela della salute
dell’atleta.
E’ noto, infatti, che la somministrazione di soluzioni di Hb rende il sangue
ricco di Hb (con aumento della concentrazione di Hb all’emocromo senza
concomitante aumento di RBC ed Hct) ed in particolare aumenta la concentrazione
di Hb libera nel plasma. Questo aumento si protrae per un tempo relativamente
breve che dipende dall'emivita di tali emoglobine a sua volta variabile tra le
18 e le 40 ore in funzione della quantità somministrata.
Peraltro l'incremento della concentrazione di Hb libera nel plasma si registra
anche quando si verifica una significativa emolisi (cioè rottura de globuli
rossi). Tale fenomeno può essere riscontrato oltre che in alcune patologie
anche a seguito di un prelievo o negli atleti per effetto dell’attività
sportiva. In ques’ultimo caso, però, si evidenzia solo in alcune discipline e
non raggiunge mai un grado eccesivo.
Da questi presupposti, poiché è possibile misurare la quantità di HB libera
nel plasma, si potrebbe arrivare alla possibilità di identificare quei soggetti
i cui valori di Hb libera siano superiori a quelli ritenuti normali prima o dopo
uno sforzo fisico come il ciclismo.
Tuttavia, al fine di ottenere tale obiettivo, è necessario conoscere quali
siano i VALORI NORMALI per il ciclismo. Si deve, cioè, stabilire un valore
capace di differenziare la presenza di Hb libera nel plasma dovuti a fenomeni di
emolisi (da prelievo, da esercizio fisico o per la presenza di patologia
emolitica), da quella derivante da fattori non natural (somministrazione).
Il Consiglio di
Presidenza della FCI del 30/06/2001, a seguito dell'approvazione delle modifiche
alle Norme per la Tutela della Salute deliberate dal Consiglio Federale del
23/06/2001, a completamento delle iniziative volte al rispetto delle stesse e
del nuovo Regolamento sanitario della FCI, nonché in considerazione del non
sempre soddisfacente comportamento di alcuni Comitati Regionali in materia di
tutela della salute, ha deliberato:
l’inibizione, per tutta la stagione di riferimento, alla convocazione in
squadre nazionali ed al passaggio alla categoria élite con contratto per i
corridori sospesi per il superamento delle soglie prefissate indicate
nell’articolo 18 delle Norme sulla Tutela della Salute;
la sospensione del contributo ordinario ai Comitati Regionali che non procedono,
nei tempi previsti e fino all’adempimento, alla nomina del Medico Regionale;
la riduzione del contributo ordinario, per una cifra pari alla somma di tutte le
sanzioni comminate a carico delle società appartenenti a CC.RR. inadempiente,
ai Comitati Regionali che accettano la richiesta di affiliazione delle Società
con atleti di categoria internazionale senza Ia presenza di un Medico Sociale
iscritto all’Albo come socio ordinario del la FMSI.
TITOLO I
ART. 1
1 - La FCI persegue quale
obiettivo primario la salvaguardia della salute e della integrità psicofisica
dell’atleta.
2 - Al fine di assicurare ai corridori una valida ed efficace assistenza
sanitaria, le società sportive affiliate alla FCI prowedono al tesseramento di
un medico sociale.
ART.
2TITOLO Il
ART.
3ART.
4ART.
5ART.
6ART.
7ART.
8TITOLO III
Tutela della salute dei corridori
ART.
9ART. 10
1- Al fine di assicurare un’efficace tutela della salute dei corridori, il
medico sociale esercita una continua vigilanza sullo stato psicofisico degli
atleti, con particolare riguardo all’apparato cardiovascolare ed in specie
alla crasi ematica, sottoponendo l'atleta ai seguenti esami:
per gli atleti dei gruppi sportivi professionistici: ematocrito, emoglobina,
reticolociti, recettore solubile della transferrina e ferritina, alle scadenze e
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento internazionale;
per gli atleti delle categorie élite senza contratto e donne seniores:
nel mese di aprile e di agosto, ematocrito, emoglobina, reticolociti e
ferritina;
per gli atleti della categoria under 23: nel mese di aprile, ematocrito,
emoglobina e reticolociti; nel mese di agosto, ematocrito, emoglobina,
reticolociti e ferritina;
per gli atleti della categoria juniores (maschile e femminile): nel mese di
aprile e di agosto, ematocrito, emoglobina e reticolociti;
2 - I risultati delle analisi devono essere accompagnati da una certificazione,
conforme all’allegato 2, idonea ad attestare la effettiva presenza
dell’atleta nel laboratorio per l’effettuazione del prelievo, da richiedersi
dall’atleta al laboratorio di analisi.
Per gli atleti professionisti tale adempimento viene assolto dalla
certificazione prevista dalle norme internazionali.
3 - Il medico sociale trasmette copia del diario clinico alla Commissione
Sanitaria Nazionale secondo le modalità da essa stabilite con apposita delibera
nonché, all’atto del trasferimento dell’atleta ad altra società, al medico
della nuova società.
ART. 11
Ai fini della valutazione dell’idoneità fisica dell’atleta allo svolgimento
dell'attività agonistica, sono considerati normali i valori dei seguenti
parametri allorché risultino compresi nei limiti sottospecificati:
1) - Ematocrito
Maschi: 39 - 50%
Femmine: 36 - 47%
Per gli atleti dei gruppi sportivi professionisti sono considerati normali i valori dell’ematocrito allorché risultino:
Maschi: inferiore o uguale a 50%
Femmine: inferiore o uguale a 47%2) - Emoglobina
Maschi: 13 - 17 g/dl
Femmine: 12 - 16 g/dl3) - Reticolociti
Maschi e Femmine: 0,4 - 2% o 20 - 100 * 109/L4) - Ferritina sierica
Maschi: 20 - 250 ng/ml
Femmine: 10 - 150 ng/ml
ART. 12
1 - Ad eccezione degli atleti appartenenti a gruppi sportivi professionistici,
per i quali sono adottati i criteri indicati dall’UCI (Suivi Medical), in caso
di valori anormali dell’ematocrito più uno degli altri parametri (emoglobina,
reticolociti e ferritina) di cui all’art. 11 o dell'emoglobina più uno degli
altri parametri (reticolociti e ferritina) di cui all’art. 11 il medico
sociale considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento della
attività agonistica e gli Im pone t’immediata sospensione dall’attività
sportiva, comunicando contestualmente alla Commissione Sanitaria Nazionale, se
trattasi d' atleta di Gruppo Sportivo professionistico, o al Medico Regionale,
se trattasi di atleta di altra categoria, l’esito degli accertamenti eseguiti
e la prescrizione impartita.
2 - La sospensione è una misura sanitaria di carattere precauzionate imposta
dal rispetto della primaria esigenza di tutela delta salute dell’atleta.
Essa, pertanto, deve essere adottata senza indugio, all'atto stesso del
ricevimento del referto delle analisi attestante il possesso dei valori abnormi
da parte del corridore, ed è destinata a protrarsi indefinitamente fino al
momento in cui gli abnormi valori riscontrati non si siano ristabititi al di
sotto delle soglie considerate pericolose per la salute del corridore.
La sospensione va impartita nelle forme di un’ordinaria prescrizione medica,
da portarsi immediatamente a conoscenza dell’interessato, anche verbalmente.
3 - Il Medico Regionale trasmette alla Commissione Sanitaria Nazionale, nei mesi
di marzo, giugno ed ottobre, l’elenco degli atleti sospesi dai medici sociali
perché considerati inidonei allo svolgimento dell’attività agonistica.
4 - Qualora i valori degli esami di cui att’art. 11 risultino anormali, ma non
rientranti nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il medico
sociale è tenuto ad avviare ogni procedura ritenuta idonea a verificare la
presenza di eventuali stati patologici.
5 - A tal fine vanno considerate le indicazioni suggerite per gli specifici casi
dalla Commissione Scientifica Antidoping del CONI e dalla CSCS della UCI.
ART. 13
ART.14
ART. 15
ART. 16
TITOLO IV
Medico
federale, medici delle
squadre nazionali e medico regionale
ART. 17
ART
. 18ART. 19
1 - Il medico federale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed
il medico sociale del prowedimento di sospensione comminato all’atleta in base
a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 18.
2 - Il medico federale informa il medico sociale delta procedura avviata per
verificare la presenza nell’atleta di eventuali stati patologici in base a
quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 18.
ART. 20
Il potere di revoca della sospensione di cui al comma 7 dell’articolo 18 e la
riammissione del corridore alle competizioni, spetta al medico federale non
prima che siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dalla data della relativa
adozione e, dopo aver sottoposto lo stesso a nuovi controlli, soltanto quando le
analisi successivamente eseguite attestino l’awenuto ristabilimento dei valori
entro i limiti delle soglie prefissate. La revoca va comunicata al corridore
nelle medesime forme della sospensione.
ART. 21
Il medico federale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico
sociale della revoca della sospensione del corridore di cui all’articolo 20.
ART. 22
I responsabili tecnici trasmettono al medico federale, entro il mese di maggio,
un elenco degli atleti di interesse nazionale valido per la stagione agonistica.
Tale elenco deve essere aggiornato periodicamente.
ART. 23
Il medico federale coordina l’attività dei medici di squadra nazionale
awalendosi, per l’effettuazione degli esami di laboratorio previsti all’articole
18, delle strutture sanitarie accreditate dalla Commissione Sanitaria Nazionale
con apposita delibera, preferibilmente tra quelle accreditate dall’UCI.
ART. 24
Per il collegamento con i responsabili tecnici, ai fini dell’organizzazione e
dell’effettuazione di ogni attività di interesse della Struttura Sanitaria
Federale relativa agli atleti di cui all’articolo 22, il medico federale si
awale di un collaboratore tecnico nominato dal Segretario Generale della FCI su
proposta della Commissione Sanitaria Nazionale.
ART. 25
1 - Il medico regionale o, in sua vece, un medico di squadra regionale è il
responsabile sanitario della rappresentativa regionale a lui affidata ed il
garante della tutela della salute degli atleti che ne fanno parte.
2 - Il medico regionale è tenuto a verificare, sulla base del diario clinico
trasmesso in copia all’atto della convocazione, prima di ogni competizione cui
partecipi una rappresentativa ufficiale regionale, che gli atleti convocati
siano stati sottoposti dal medico sociale della società sportiva di
appartenenza a tutti i controlli sanitari necessari ovvero opportuni nonchè
agli esami di laboratorio previsti dall’art.10.
3 - In caso di mancata ottemperanza da parte del medico sociale di quanto
previsto al punto I del comma 3 dell'articolo 2, il medico regionale considera
il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento dell’attività
agonistica nell’ambito della rappresentativa regionale fino al completamento
di tutti gli accertamenti necessari ovvero opportuni.
4 - Il prowedimento di cui al comma 3 del presente articolo deve essere adottato
senza indugio e va portato immediatamente a conoscenza dell'interessato, anche
verbalmente, nonché segnalato al tecnico.
5 - Il medico regionale riferisce alla Commissione Sanitaria Nazionale la
mancata ottemperanza da parte del medico sociale di quanto previsto al punto I
del comma 3 dell’articolo 2.
6 - Il medico regionale, per i compiti di cui al comma 2 del presente articolo,
può delegare il medico di squadra regionale.
ART. 26
1 - Al fine di assicurare un più incisivo controllo dello stato di salute gli
atleti delle rappresentative regionali possono venire sottoposti ad un
protocollo di accertamenti ematici uguale a quello previsto per gli atleti di
squadra nazionale dal comma 3 dell’articolo 18.
2 - Le modalità ed i tempi degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo vengono disposti dal medico regionale, o da un suo delegato, sentito il
parere della Commissione Sanitaria Nazionale.
3 - Per l’effettuazione degli accertamenti di cui al comma I del
presente articolo il medico regionale, o il suo delegato, si avvale di strutture
sanitarie accreditate dalla Commissione Sanitaria Nazionale secondo quanto
previsto dalrarticolo 23.
4 - I valori degli accertamenti di cui al comma l del presente articolo devono
essere valutati secondo gli algoritmi indicati nel comma 6 dell’articolo 18.
5 - In caso il risultato della elaborazione matematica superi il valore di 2,66
nei maschi e 2,40 nelle donne per il modello ON, oppure superi il valore di 2,47
nei maschi e 2,10 nelle donne per il modello 0FF il medico regionale, o il suo
delegato, considera il corridore temporaneamente inidoneo allo svolgimento della
attività agonistica e gli impone l’immediata sospensione dall’attività
sportiva, comunicando contestualmente alla Commissione Sanitaria Nazionale, con
il mezzo più rapido, resito degli accertamenti eseguiti e la prescrizione
impartita.
6 - La sospensione è una misura sanitaria di carattere precauzionale imposta
dal rispetto della primaria esigenza di tutela della salute dell’atleta. Essa,
pertanto, deve essere adottata senza indugio, all’atto stesso del ricevimento
del referto delle analisi attestante il possesso dei valori abnormi da parte del
corridore, ed è destinata a protrarsi indefinitamente fino al momento in cui
gli abnormi valori riscontrati non si siano ristabiliti al di sotto delle soglie
considerate pericolose per la salute del corridore.
La sospensione va impartita nelle forme di un’ordinaria prescrizione medica,
da portarsi immediatamente a conoscenza dell’interessato, anche verbalmente.
7 - Il provvedimento di inidoneità all’attività agonistica, preso in base a
quanto indicato al comma 5 del presente articolo, viene temporaneamente sospeso
per gli atleti in possesso di certificazione di ematocrito naturalmente elevato.
In questi casi la valutazione sarà rimessa al giudizio della Commissione
Sanitaria Nazionale che potrà disporre ogni altro eventuale accertamento
ritenuto necessario ovvero opportuno.
8 - Qualora i valori degli esami di cui al comma l del presente articolo
risultino anormali, ma non rientranti nei casi previsti dal comma 5 del presente
articolo, il medico regionale è tenuto ad avviare ogni procedura ritenuta
idonea a verificare la presenza di eventuali stati patologici.
9 - A tal fine vanno considerate le indicazioni suggerite per gli specifici casi
dalla Commissione Scientifica Antidoping del CONI e dalla CSCS della UCI.
ART. 27
1 - Il medico regionale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico
sociale del provvedimento di sospensione comminato all’atleta in base a quanto
previsto dal comma 5 dell’articolo 26.
2 - Il medico regionale informa il medico sociale della procedura awiata per
verificare la presenza nell’atleta di eventuali stati patologici in base a
quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 26.
ART. 28
Il potere di revoca della sospensione di cui al comma 5 dell’articolo 26 e la
riammissione del corridore alle competizioni, spetta al medico regionale non
prima che siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dalla data, della
relativa adozione e, dopo aver sottoposto lo stesso a nuovi controlli, soltanto
quando le analisi successivamente eseguite attestino l’awenuto ristabilimento
dei valori entro i limiti delle soglie prefissate. La revoca va comunicata al
corridore nelle medesime forme della sospensione
ART. 29
Il medico regionale informa la Commissione Sanitaria Nazionale ed il medico
sociale della revoca della sospensione del corridore di cui all’ar ticolo 28.
TITOLO V
Controllo sull’attività svolta dai medici sociali e dai medici di squadra
ART. 30
1 - La Commissione Sanitaria Nazionale vigila sulla puntuale osservanza da
parte dei medici sociali, del medico federale, e, in sua vece, dei medici di
squadra nazionale, nonché dei medici delle squadre regionali, delle norme di
legge e delle disposizioni federali concernenti la tutela della salute dei
tesserati.
2 - Essa, in particolare, verifica:
a) - la regolare tenuta della scheda sanitaria e della cartella clinica degli
atleti ed, in specie, il loro tempestivo e puntuale aggiornamento da
effettuarsi sulla base dei controlli medici e degli accertamenti clinici e
diagnostici prescritti dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995;
b) - la awenuta effettuazione degli esami prescritti dagli artt. 9, 10 e 18,
alle scadenze e secondo le modalità stabilite, volti ad accertare il costante
ed effettivo possesso da parte degli atleti di valori dei parametri ematici e
dei parametri di altra natura considerati non pericolosi per la salute degli
stessi;
c) - l’effettivo espletamento dei controlli continuativi sullo stato di
salute dell’atleta volti ad accertare la inesistenza di eventuali
controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività sportiva.
ART. 31
Nell'espletamento del controllo, la Commissione Sanitaria Nazionale procede
all’esame della documentazione sanitaria dell’atleta e può anche
sostituirsi al medico sociale, al medico federale, ai medici di squadra
nazionale e ai medici di squadra regionale rimasti inerti, o comunque
inadempienti, nell’adozione delle misure di carattere sanitario prescritte dal
presente regolamento a tutela della salute dei corridori.
ART. 32
1 - La Commissione Sanitaria Nazionale, in qualunque momento, può disporre e
coordinare, anche su proposta del Medico Federale e/o dei Medici Regionali,
l’effettuazione di controlli ematici, finalizzati a verificare il possesso da
parte degli atleti di valori compresi nell’ambito fisiologico dei parametri
individuati dall'art. 10 o dall’art. 18.
2 - Gli esami di laboratorio previsti nei controlli di cui al precedente comma
vengono effettuati presso laboratori pubblici o convenzionati indipendenti
seLezionati o accreditati dalla Commissione Sanitaria Nazionale.
ART. 33
Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 30, 31 e 32 la Commissione
delega un suo componente, fissando la durata ed i limiti della delega, e si
avvale del medico federale, o, in sua vece, dei medici di
a sorpresaTITOLO VI
ART. 34
ART. 35
1 - I controlli ematici a sorpresa organizzati dalla FCI sono disposti dalla
Commissione Sanitaria Nazionale ovvero dal componente della stessa all’uopo
delegato.
2 - Al fine di garantire una uniformità di trattamento degli atleti, le
procedure di verifica dei parametri ematici nei controlli organizzati dalla FCI
sono assimilate a quelle previste dall’UCI.
ART. 36
1 - In tutti i casi in cui le analisi eseguite sui campioni di sangue prelevati
rivelino il possesso di valori di ematocrito e di emoglobina eccedenti le soglie
di cui all’art. 11, il corridore è considerato inidoneo allo svolgimento
dell’attività agonistica.
2 - Il corridore designato per il controllo che non si presenti alla
convocazione ovvero che si rifiuti di sottoporsi al prelievo è considerato
inidoneo a partecipare alle corse ciclistiche.
3 - In tali casi egli non può partecipare ad alcuna corsa.
ART. 37
1 - Le analisi sui campioni prelevati devono essere effettuate da un laboratorio
indipendente accreditato dalla FCI, su proposta della Commissione Sanitaria
Nazionale, e dalL’UCI.
2 - L’effettuazione dei prelievi è affidata ad un Ispettore medico, nominato
dalla Commissione Sanitaria Nazionale ovvero dal componente della stessa
all’uopo delegato.
ART. 38
1 - La Commissione ovvero il suo componente all’uopo delegato individua i
corridori da sottoporre a prelievo ematico secondo un criterio oggettivo e
predeterminato ovvero stabilisce il numero complessivo dei corridori da
sottoporre a prelievo nonché la squadra o le squadre nell’ambito delle quali
i corridori devono essere sorteggiati.
2 - Il sorteggio può essere delegato all’Ispettore medico, che vi procede
alla presenza del direttore sportivo della squadra o delle squadre interessate.
3 - Il numero dei corridori sorteggiati deve essere uguale per tutte le squadre
designate.
4 - I corridori che si sono già rifiutati in passato di sottoporsi al prelievo
ematico e quelli i cui valori sono risultati abnormi in occasione di un
precedente controllo nonché i corridori da sottoporre a prelievo ematico fuori
gara possono essere individuati nominativamente.
5 - Il Presidente della Commissione ovvero il componente della stessa all’uopo
delegato fissa la data, l’orario ed il luogo del prelievo.
ART. 39
In caso di necessità, l’Ispettore medico, in assenza del Presidente ovvero
delraltro componente della Commissione all’uopo delegato, può modificare sul
posto le decisioni adottate dai predetti a norma dell’art. 38 al fine di
assicurare il miglior svolgimento dei prelievi ematici.
ART. 40
1 - Il corridore designato per il controllo è convocato mediante la
consegna di un formulario conforme all’allegato 3.
2- Il formulario deve essere consegnato al corridore o al suo Direttore sportivo
che, in tal modo, si assume la responsabilità della presentazione dei corridori
della sua squadra.
3 - Essi sottoscrivono per ricevuta l’originale dell’atto.
4 - Dell’eventuale rifiuto viene dato atto sull'atto di convocazione.
ART. 41
1 - I corridori devono presentarsi nel locale adibito al prelievo all’orario
indicato nella convocazione.
2 - In caso di mancata presentazione entro un’ora dall'orario fissato nella
convocazione, il corridore è considerato inidoneo a partecipare alle corse
ciclistiche.
ART. 42
1 - Le operazioni di prelievo sono documentate da un apposito processo verbale,
da redigersi in conformità del modello di cui all'allegato 4.
2 - Il corridore e/o il suo accompagnatore devono controfirmare il verbale.
3 - In caso di rifiuto, l’Ispettore medico provvede a specificarne il motivo.
ART. 43
1 - I valori dei parametri ematici accertati sono annotati dal medico del
laboratorio nel processo verbale che, sottoscritto da questi e dall’Ispettore
medico, deve essere trasmesso al Presidente della Commissione Sanitaria
Nazionale owero al componente della stessa all’uopo delegato per l’adozione
delle misure sanitarie eventualmente ritenute necessarie.
2 - In caso di abnormità dei valori, il risultato delle analisi e la misura
sanitaria eventualmente adottata ai sensi dell’art. 12 sono portati a
conoscenza del corridore, nonché del suo medico sociale e del legale
rappresentante della società sportiva per cui è tesserato.
ART. 44
Il corridore che non si è presentato alla convocazione, che si è rifiutato di
sottoporsi al prelievo e quello le cui analisi abbiano rilevato il possesso di
valori abnormi di ematocrito e di emoglobina è considerato inidoneo a
partecipare alle corse ciclistiche.
ART. 45
1 - I corridori di cui all'articolo precedente interessati a riprendere
l’attività agonistica devono chiedere alla Commissione di essere sottoposti
ad un altro controllo ematico, presentando una apposita istanza scritta.
2 - Il nuovo controllo può essere eseguito soltanto dopo che siano decorsi
almeno 15 giorni dal primo prelievo al quale il corridore è rimasto assente,
cui ha rifiutato di sottoporsi o che ha accertato la abnormità dei suoi valori.
3 - Le nuove analisi devono essere effettuate, a spese dell’interessato, dallo
stesso laboratorio che ha proceduto alle prime analisi.
4 - Il corridore può essere riammesso alle competizioni soltanto se le nuove
analisi abbiano accertato l'avvenuto ristabilimento dei valori entro i limiti
delle soglie indicate dall’art.11.
5 - In ogni altro caso, il corridore può richiedere un altro esame secondo la
medesima procedura.