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SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

Nn. 1637-1660-1714-1945  e  4102-B
 
DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, il 21 luglio 1999, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 1637, 1660, 1714 e 1945)

d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO (1637); LAVAGNINI, POLIDORO, AGOSTINI, ANDREOLLI, ANGIUS, BEDIN, BERNASCONI, CARELLA, CASTELLANI Pierluigi, COVIELLO, COZZOLINO, DI ORIO, FOLLIERI, FUSILLO, GIARETTA, GRECO, LAURIA Baldassare, LO CURZIO, MANZI, MELONI, MIGNONE, MONTAGNINO, MONTELEONE, MONTICONE, MUNDI, PALUMBO, RESCAGLIO, ROBOL, SALVATO, VALLETTA, VERALDI, ZILIO, FILOGRANA, DE ANNA, BESOSTRI, BRIENZA, PASSIGLI, MANCONI, BRUNI, FIRRARELLO e DENTAMARO (1660); SERVELLO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, MARTELLI e MAGGI (1714); DE ANNA, LA LOGGIA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, CONTESTABILE, TONIOLLI, MAGGIORE, VENTUCCI, CORSI ZEFFIRELLI, DEL TURCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CAMBER, GAWRONSKY, MELUZZI, D’ALÌ, PERA, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Roberto, CALLEGARO, BRUNI, MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, MELONI, GASPERINI, PERUZZOTTI, NAVA, DE SANTIS, GRECO, AZZOLLINI, TRAVAGLIA, VEGAS, MILIO, BETTAMIO, LASAGNA, GERMANÀ, NOVI, MANCA, FILOGRANA, CORTELLONI, TERRACINI, LAURO, CENTARO, DI BENEDETTO, PASTORE, RONCONI, GUBERT, TAROLLI, CECCATO, MANFROI, BALDINI, BUCCI, MANIS, RIZZI, MUNGARI, MUNDI, TIRELLI, MINARDO, BIANCO, ASCIUTTI e PIANETTA (1945)

e del disegno di legge

(V. Stampato n. 4102)

presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

e dal Ministro della sanità

(BINDI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 6276)

modificato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 2000

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Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping

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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

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Art. 1.

Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di
doping)

(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di
doping)

    1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.

    1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.

    2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell’organismo al fine di migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti.

    2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biolologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

    3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate ed idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

    3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

    4. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all’atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purchè sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

    4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Art. 2.

Art. 2.

(Tabelle delle sostanze dopanti)

(Classi delle sostanze dopanti)

    1. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1, sono individuati, in conformità alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, ed alle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping di cui all’articolo 3.

    1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.

    2. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle è determinata in base al loro livello di efficacia.

    2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

    3. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

    3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

    4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    4.  Identico.

Art. 3.

Art. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

    1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

        a) predispone le tabelle indicate nell’articolo 2, comma 1;

        a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3;

        b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping;

        b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

        c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, i controlli anti-doping sulle manifestazioni sportive e quelli occasionali;

        c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

        d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

        d)  identica;

        e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.

        e)  identica;

 

        f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

    3. La Commissione è composta da:

    3.  Identico:

        a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

        a)  identica;

        b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

        b)  identica;

        c) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

        c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

        d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;

        d)  identica;

        e) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

        e) due rappresentanti del CONI;

        

        f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

        

        g) un rappresentante degli atleti;

        

        h) un tossicologo forense;

        f) due medici specialisti di medicina dello sport;

        i)  identica;

        g) un pediatra;

        l)  identica;

        h) un patologo clinico;

        m)  identica;

        i) un esperto in tossicologia e farmacologia;

        soppressa

 

        n)  un biochimico clinico;

 

        o)  un farmacologo clinico;

        l) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.

        p) identica;

 

        q)  un esperto in legislazione farmaceutica.

    4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e h) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri; il componente di cui alla lettera i) dello stesso comma 3 è indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

    4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

    5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

    5.  Identico.

    6. Il compenso dei componenti e le spese di funzionamento della Commissione sono determinati entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l’attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

Art. 4.

Art. 4.

(Laboratori di controllo sanitario
dell’attività sportiva)

(Laboratori per il controllo sanitario
sull’attività sportiva)

    1. Il controllo sanitario dell’attività sportiva è effettuato da uno o più laboratori accreditati che svolgono i seguenti compiti:

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

    2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

        a) effettuazione dei controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b);

        a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);

        b) esecuzione di programmi di ricerca sui farmaci e sulle sostanze e sulle pratiche terapeutiche utilizzabili a fini di doping nello sport.

        b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

 

    c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

    2. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, sono stabiliti i criteri di individuazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con strutture tecniche già operanti, dei laboratori di cui al comma 1, le modalità di funzionamento e di organizzazione, ivi comprese la definizione dei servizi prestati a titolo oneroso, nonché le procedure di controllo sui laboratori stessi.

    Soppresso

 

    3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività in materia di controllo anti-doping svolte dal CONI.

    4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Art. 5.

Art. 5.

(Competenze delle regioni)

(Competenze delle regioni)

    1. Le regioni, nell’ambito delle proprie attribuzioni sanitarie, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e partecipano all’attuazione di programmi di interventi contro il doping.

    1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.

Art. 6.

Art. 6.

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

    1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

    1.  Identico.

 

    2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente.

    2. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

    3.  Identico.

    3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

    4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

    4. Il CONI e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.

    5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Art. 7.

(Medicinali contenenti sostanze dopanti)

(Farmaci contenenti sostanze dopanti)

    1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e ricomprese nelle tabelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

    1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

    2. Le confezioni di medicinali di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno, il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo «Indicazioni per coloro che praticano attività sportiva».

    2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».

    3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei medicinali all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

    3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

    4. Le preparazioni galeniche o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e ricomprese nelle tabelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

    4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi.

 

Art. 8.

 

(Relazione al Parlamento)

 

    1.  Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sull’attività svolta dalla Commissione.

Art. 8.

Art. 9.

(Disposizioni penali)

(Disposizioni penali)

    1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell’articolo 1, individuati a norma dell’articolo 2, ovvero ne favorisce comunque l’utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

 

    2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

    2. La pena di cui al comma 1 è aumentata:

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

        a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

        a)  identica;

        b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

        b)  identica;

        c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

        c)  identica.

    3. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dell’esercizio della professione.

    4.  Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

    4. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

    5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

    5. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

    6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

 

    7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Art. 9.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2000, è a carico del CONI che vi provvede mediante utilizzo dei fondi già destinati al laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo le cui attività cessano ai sensi dell’articolo 4, comma 3. L’importo corrispondente al predetto onere è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

    1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI. L’importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

    2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

 

    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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